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Pit. n. 8 Riduci

ESTRATTO BANDO

1. PREMESSE

La Commissione Europea con la Decisione n. C(2000)2349 dell’08/08/2000 ha approvato il Programma Operativo della Regione Puglia (POR - Puglia) per il periodo di programmazione 2000/2006, successivamente modificato ed integrato con la Decisione C(2004) 5449 del 20/12/2004, ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 81 del 15 febbraio 2005, pubblicata nel BURP n. 39 dell’11/03/2005.

Il “Complemento di Programmazione” (CdP) relativo alla nuova decisione comunitaria è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 2/12/2004 e dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 253 del 7 marzo 2005, pubblicato nel BURP n. 46 del 30/3/ 2005.

Il Complemento di Programmazione predetto comprende, tra le altre, la Misura 4.5 relativa al miglioramento delle strutture di trasformazione dei prodotti agricoli, la quale concorre anche al finanziamento di progetti integrati assicurando una riserva finanziaria per i “Progetti Integrati Territoriali” (PIT) n. 1, n. 4 e n. 8, con le modalità stabilite nello stesso Complemento di Programmazione. A ciascuno dei PIT n. 1, n. 4 e n. 8 è assegnata una riserva finanziaria di euro 7.785.714,00.

2. TERMINI E CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente atto definisce le modalità di presentazione delle domande di contributo, le norme e le procedure di istruttoria, valutazione e liquidazione degli interventi ubicati nei Comuni compresi nel Patto Integrato Territoriale (PIT) n.8 (“Area Jonico Salentina”), il cui programma è stato approvato dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 185 del 02/03/2005 (BURP n. 41 Suppl. del 16/03/2005 – Vol. VIII).

2.2 LOCALIZZAZIONE

Gli impianti di lavorazione/trasformazione dei prodotti agricoli di cui al presente bando devono essere ubicati nei territori dei seguenti n. 62 Comuni compresi nel PIT n. 8, distribuiti nelle seguenti Province:

Provincia di Brindisi: (n. 18 Comuni) Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarolo, Torre Santa Susanna;

Provincia di Lecce: (n. 28 Comuni) Arnesano, Campi Salentina, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Castrì di Lecce, Cavallino, Copertino, Cutrofiano, Galatina, Guagnano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Melendugno, Monteroni di Lecce, Novoli, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Sogliano Cavour, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole;

Provincia di Taranto: (n. 16 Comuni) Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella.

2.3 OBIETTIVI GENERALI

Orientare la produzione in base all’andamento prevedibile dei mercati e favorire la creazione di nuovi sbocchi;

Migliorare e razionalizzare i processi di trasformazione, la presentazione e il confezionamento dei prodotti;

Contribuire ad un migliore impiego dei sottoprodotti e all’eliminazione dei rifiuti;

Applicare nuove tecnologie anche in relazione alle migliori prestazioni ambientali favorendo investimenti innovativi e biologici;

Migliorare e controllare la qualità anche attraverso la tracciabilità dei prodotti in seno alla filiera produttiva;

Migliorare le condizioni sanitarie, di igiene, di lavoro, di sicurezza, e proteggere l’ambiente attraverso la diffusione dei relativi sistemi di salvaguardia.

3. RISORSE FINANZIARIE E INVESTIMENTI ATTIVABILI

3.1 PIANO DI FINANZIAMENTO PER COMPARTI PRODUTTIVI

Per l'attuazione degli interventi proponibili con il presente bando, la spesa pubblica disponibile è di € 7.785.714,00, distribuita indicativamente tra i comparti produttivi secondo il seguente quadro, conformemente alla Determinazione Dirigenziale n. 2 del 03/02/2006 assunta dal PIT n. 8:

Comparto

% Risorse

Risorse
Oleario

33,33

€ 2.595.238,00

Vinicolo

33,33

€ 2.595.238,00

Ortofrutticolo

33,33

€ 2.595.238,00

4. COMPARTI PRODUTTIVI E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI

4.1 COMPARTO OLEARIO

Investimenti finalizzati:

a) all’ammodernamento tecnico, tecnologico e strutturale dei frantoi esistenti per la produzione di olio extravergine di olive prodotte nelle aree delimitate a DOP, attraverso l’adozione di livelli innovativi certi, anche nei riguardi del risparmio energetico e della risorsa idrica;

b) all’acquisto di adeguate linee di imbottigliamento, di confezionamento e di packaging per favorirne la commercializzazione;

c) alla trasformazione delle olive ottenute con il metodo dell’agricoltura biologica, compresi l’imbottigliamento, il confezionamento e il packaging del prodotto finito (sono consentiti sia nuove realizzazioni sia potenziamenti di impianti esistenti). Le imprese di trasformazione devono presentare, tra la documentazione progettuale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la percentuale di prodotto di base biologico riferita alla quantità totale interessata all’impianto di lavorazione/trasformazione oggetto di investimento in caso di potenziamento di impianto esistente. In caso di effettivo finanziamento del progetto, dovrà produrre l’elenco dei produttori agricoli interessati alla produzione biologica del prodotto di base per il quantitativo riportato nell’elenco stesso, e, per ciascuno di essi, un attestato di idoneità corredato dalla scheda aziendale, rilasciato da un organismo di controllo autorizzato, ai sensi del Reg. CE n. 2092/91 del 24/06/1991 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, e del Decreto Legislativo n. 220/1995, per le specifiche attività oggetto dell’intervento, che deve riassumere i dati sui terreni condotti e dal quale evidenziare l’effettivo possesso delle colture condotte con il metodo biologico.

In sede di accertamenti finali di regolare esecuzione, le imprese di lavorazione/trasformazione dovranno produrre un attestato di idoneità aziendale, sempre rilasciato da un organismo di controllo autorizzato, a dimostrazione che le opere eseguite sono effettivamente in grado di produrre con il metodo biologico. La Regione Puglia e la Commissione Europea, poi, si riservano la verifica del certificato di conformità relativo al prodotto finale ottenuto sino all’anno 2011, cioè sino al triennio successivo alla chiusura della rendicontazione all’Unione Europea dell’intero programma operativo cofinanziato con il fondo FEOGA (anno 2008).

d) alla delocalizzazione di impianti esistenti di trasformazione delle olive prodotte nelle aree delimitate a DOP, ferma restando la potenzialità produttiva degli impianti che si delocalizzano (la definitiva chiusura di questi ultimi dovrà essere effettuata al massimo entro la data di entrata in attività dei nuovi opifici). La delocalizzazione deve essere subordinata “esclusivamente” da ordinanze di spostamento dell'Amministrazione pubblica o disposizioni perentori della stessa Amministrazione;

e) alla realizzazione di nuove capacità di trasformazione mediante l’utilizzazione di quelle rese disponibili o a seguito di azioni di concentrazione di imprese esistenti con abbandono di pari capacità, oppure a seguito di chiusura di impianti esistenti.

Nel primo caso, mentre la capacità resa disponibile da chiusura di impianti a seguito di concentrazione di imprese deve essere utilizzata in seno alle imprese stesse concentrate, la nuova impresa derivata dall’azione di concentrazione, la quale deve sottoscrivere la domanda di aiuto, deve essere costituita non prima della data del 30 marzo 2005 di pubblicazione del Complemento di Programmazione. Inoltre, ai fini della determinazione della “redditività”, trattandosi sostanzialmente di impresa appena costituita, essa deve rappresentare il relativo indice conformemente alla procedura fissata per le “imprese appena costituite” di cui al paragrafo 7.1 del presente bando (Requisiti per l’accesso agli aiuti).

Nel secondo caso, non possono essere utilizzate capacità di trasformazione rese disponibili a seguito di chiusura di impianti in data antecedente a quella del 1° gennaio 2000.

In linea generale, gli interventi finanziabili non possono determinare un incremento della produzione totale dell'olio degli impianti di trasformazione interessati (fa eccezione l’olio extravergine ottenuto da olive biologiche), riferita a quella più alta riscontrata al massimo nelle ultime cinque annate lavorative, intendendosi per "produzione totale di olio” la capacità produttiva massima dell'impianto rilevabile dal registro di lavorazione e ora dalle apposite dichiarazioni fornite all’AGEA.

4.1 bis OLIVE DA MENSA

Investimenti finalizzati:

a) all’ammodernamento tecnologico degli impianti esistenti teso ad introdurre processi innovativi sia per le olive destinate al consumo fresco sia per le olive destinate alla trasformazione industriale;

b) alla razionalizzazione degli impianti esistenti attraverso azioni di concentrazione di imprese esistenti con realizzazione di capacità di lavorazione/trasformazione pari a quella abbandonata.

In questo caso, mentre la capacità resa disponibile da chiusura di impianti a seguito di concentrazione di imprese deve essere utilizzata in seno alle imprese stesse concentrate, la nuova impresa derivata  all’azione di concentrazione, la quale deve sottoscrivere la domanda di aiuto, deve essere costituita non prima della data del 30 marzo 2005 di pubblicazione del Complemento di Programmazione. Inoltre, ai fini della determinazione della “redditività”, trattandosi sostanzialmente di impresa appena  ostituita, essa deve rappresentare il relativo indice conformemente alla procedura fissata per le “imprese appena costituite” di cui al paragrafo 7.1 del presente bando (Requisiti per l’accesso agli aiuti);

c) alla realizzazione di nuove capacità di lavorazione/trasformazione mediante l’utilizzazione di quelle rese disponibili seguito di chiusura di impianti esistenti. In tal caso, non possono essere utilizzate capacità di trasformazione rese disponibili a seguito di chiusura di impianti in data antecedente a quella del 1° gennaio 2000;

d) all’investimenti finalizzati all’adeguamento degli impianti esistenti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme ISO 9001 ed in base ai sistemi di gestione ambientale ISO 14001;

e) alla delocalizzazione di impianti esistenti, ferma restando la potenzialità produttiva degli impianti che si delocalizzano (la definitiva chiusura di questi ultimi dovrà essere effettuata al massimo entro la data di entrata in attività dei nuovi opifici). La delocalizzazione deve essere subordinata “esclusivamente” da ordinanze di spostamento dell'Amministrazione pubblica o disposizioni perentori della stessa Amministrazione.

4.2 COMPARTO VINICOLO

Investimenti finalizzati:

a) all’ammodernamento tecnico, tecnologico e strutturale delle cantine esistenti per la produzione di vini di qualità DOC, DOCG, IGT e “Biologico” attraverso l’adozione di livelli innovativi certi, anche nei riguardi del risparmio energetico e della risorsa idrica;

b) all’acquisto di adeguate linee di imbottigliamento, di confezionamento e di packaging per favorirne la commercializzazione;

c) alla trasformazione delle uve ottenute con il metodo dell’agricoltura biologica, compresi l’imbottigliamento, il confezionamento e il packaging del prodotto finito (sono consentiti sia nuove realizzazioni sia potenziamenti di impianti esistenti). Le imprese di trasformazione devono presentare, tra la documentazione progettuale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la percentuale di prodotto di base biologico riferita alla quantità totale interessata all’impianto di lavorazione/trasformazione oggetto di investimento in caso di potenziamento di impianto esistente. In caso di effettivo finanziamento del progetto, dovrà produrre l’elenco dei produttori agricoli interessati alla produzione biologica del prodotto di base per il quantitativo riportato nell’elenco stesso, e, per ciascuno di essi, un attestato di idoneità corredato dalla scheda aziendale, rilasciato da un organismo di controllo autorizzato, ai sensi del Reg. CE n. 2092/91 del 24/06/1991 del Consiglio e successive modificazioni ed integrazioni, e del Decreto Legislativo n. 220/1995, per le specifiche attività oggetto dell’intervento, che deve riassumere i dati sui terreni condotti e dal quale evidenziare l’effettivo  ossesso delle colture condotte con il metodo biologico.

In sede di accertamenti finali di regolare esecuzione, le imprese di lavorazione/trasformazione dovranno produrre un attestato di idoneità aziendale, sempre rilasciato da un organismo di controllo autorizzato, a dimostrazione che le opere eseguite sono effettivamente in grado di produrre con il metodo biologico. La Regione Puglia e la Commissione Europea, poi, si riservano la verifica del certificato di conformità relativo al prodotto finale ottenuto sino all’anno 2011, cioè sino al triennio successivo alla chiusura della rendicontazione all’Unione Europea dell’intero programma operativo cofinanziato con il fondo FEOGA (anno 2008).

d) alla delocalizzazione di impianti di trasformazione esistenti di produzione di vini di qualità DOC, DOCG, IGT e “Biologico”, ferma restando la potenzialità produttiva degli impianti che si delocalizzano (la definitiva chiusura di questi ultimi dovrà essere effettuata al massimo entro la data di entrata in attività dei nuovi opifici). La delocalizzazione deve essere subordinata “esclusivamente” da ordinanze di spostamento dell'Amministrazione pubblica o disposizioni perentori della stessa Amministrazione;

e) alla realizzazione di nuove capacità di trasformazione mediante l’utilizzazione di quelle rese disponibili o a seguito di azioni di concentrazione di imprese esistenti con abbandono di pari capacità, oppure a seguito di chiusura di impianti esistenti.

Nel primo caso, mentre la capacità resa disponibile da chiusura di impianti a seguito di concentrazione di imprese deve essere utilizzata in seno alle imprese stesse concentrate, la nuova impresa derivata dall’azione di concentrazione, la quale deve sottoscrivere la domanda di aiuto, deve essere costituita non prima della data del 30 marzo 2005 di pubblicazione del Complemento di Programmazione. Inoltre, ai fini della determinazione della “redditività”, trattandosi sostanzialmente di impresa appena costituita, essa deve rappresentare il relativo indice conformemente alla procedura fissata per le “imprese appena costituite” di cui al paragrafo 7.1 del presente bando (Requisiti per l’accesso agli aiuti).

Nel secondo caso, non possono essere utilizzate capacità di trasformazione rese disponibili a seguito di chiusura di impianti in data antecedente a quella del 1° gennaio 2000.

In linea generale, gli interventi finanziabili non possono determinare un incremento della produzione totale di vino degli impianti di trasformazione interessati (fa eccezione il vino ottenuto da uve biologiche), riferita a quella più alta riscontrata al massimo nelle ultime cinque annate lavorative, intendendosi per "produzione totale di vino” la capacità produttiva massima dell'impianto rilevabile dal registro di carico e scarico.

In caso di cantine dotate di più linee distinte di trasformazione, gli interventi per la produzione di vino DOC, DOCG , IGT e “Biologico” possono anche essere limitati a una linea o a più linee predeterminate, fermo restando sempre il mantenimento della capacità di trasformazione totale degli impianti interessati, fatta eccezione del vino “Biologico”.

4.3 COMPARTO ORTOFRUTTICOLO

4.3.1 PRODOTTI ORTICOLI

Investimenti finalizzati:

a) alla realizzazione, ampliamento, adeguamento tecnologico di impianti orticoli non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri;

b) all’ampliamento e potenziamento di impianti orticoli pari alle capacità abbandonate a seguito di concentrazione di imprese di lavorazione/trasformazione, al fine di favorire la concentrazione delle imprese medesime. Non sono ammessi interventi di ampliamento e/o di potenziamento di capacità inferiori o superiori a quelle abbandonate a seguito di concentrazione di imprese;

c) a favorire la produzione di prodotti orticoli di gamme superiori, ivi compresi il confezionamento, il packaging e lo stoccaggio in regime di freddo;

d) all’adeguamento degli impianti di lavorazione e di trasformazione ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001), e a garantire la rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera;

e) alla trasformazione del pomodoro da industria, ivi compresi i prodotti innovativi.

Le nuove capacità di trasformazione del pomodoro devono essere attuate, nel complesso, fino ad un massimo del 10% dell’attuale produzione destinata alla trasformazione in regione. Tale incremento della capacità produttiva potrà riguardare la produzione di pomodori pelati a pezzi,  omodori non pelati o a pezzi, polpa o salsa da pizza,  ucchi e sughi di pomodoro compresi i passati (analisi  egli sbocchi di mercato dei prodotti agricoli,  groalimentari e zootecnici della Puglia);

f) alla delocalizzazione di impianti di trasformazione del pomodoro esistenti, ferma restando la  otenzialità produttiva degli impianti che si delocalizzano (la definitiva chiusura di questi ultimi dovrà  essere effettuata al massimo entro la data di entrata in attività dei nuovi opifici). La delocalizzazione deve  essere subordinata “esclusivamente” da ordinanze di spostamento dell'Amministrazione pubblica o disposizioni perentori della stessa Amministrazione.

In conformità a quanto stabilito all’art. 29 paragrafo 2 del Reg. CE 817/2004, nell’assegnazione degli aiuti a favore del settore della trasformazione del pomodoro è necessario tener conto di tutte le restrizioni di produzione e di tutte le limitazioni al sostegno stabilite dall’OCM.

4.3.2 PRODOTTI FRUTTICOLI

I Prodotti oggetto di interventi sono: uva da tavola allo stato fresco, ad esclusione della trasformazione in succhi di uva; ciliegie; mandorle; pesche;

albicocche; susine (analisi degli sbocchi di mercato dei  rodotti agricoli, agroalimentari e zootecnici della Puglia). Non sono agevolabili investimenti per la produzione di pesche e di albicocche sciroppate.

Interventi ammissibili:

a) realizzazione, ampliamento, adeguamento tecnologico di impianti frutticoli non vincolati da quote o da limiti al premio o soggetti a ritiri;

b) ampliamento e potenziamento di impianti frutticoli pari alle capacità abbandonate a seguito di concentrazione di imprese di lavorazione/trasformazione, al fine di favorire la concentrazione delle imprese medesime. Non sono ammessi interventi di ampliamento e/o di potenziamento di capacità inferiori o superiori a quelle abbandonate a seguito di concentrazione di imprese;

c) interventi per favorire la produzione di prodotti frutticoli di gamme superiori, ivi compresi il confezionamento, il packaging e lo stoccaggio in regime di freddo;

d) investimenti finalizzati all’adeguamento degli impianti di lavorazione e di trasformazione ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14001), e a garantire la rintracciabilità dei prodotti lungo tutta la filiera;

(.......)

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto deve essere inviata all’Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Ufficio Strutture Agricole – Misura 4.5 -, Lungomare Nazario Sauro 45 – Bari, a partire dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel BURP del presente bando (il conteggio dovrà iniziare dal giorno seguente la data di pubblicazione) ed entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data medesima. In caso di coincidenza del termine di scadenza con un giorno dichiarato festivo dalle normative nazionali in materia, il termine medesimo è spostato al primo giorno feriale utile.

La domanda di contributo, unitamente alla documentazione elencata al successivo paragrafo 10., deve essere inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno oppure tramite corriere autorizzato con attestazione di ricevimento, pena l’irricevibilità.

Sul plico postale chiuso, dovrà essere apposta la seguente dicitura: “POR Puglia 2000-2006 – Misura 4.5 – Comparto ……………… - PIT n. 8 (Area Jonico Salentina) - Documentazione progettuale allegata alla domanda datata …… Ditta………… Sede Comune di…………. – Via…………- CAP…………… Tel……………e-mail………”.

All’interno del plico postale dovranno essere inseriti:

􀂾 la domanda di contributo, redatta secondo lo schema di cui all’ Alleg. A completa di tutte le informazioni richieste, sottoscritta dal soggetto destinatario del contributo con firma autenticata a norma dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

􀂾 la documentazione specificata al paragrafo 10. del presente bando.

In sede di ricezione del plico postale, il servizio protocollo del settore Agricoltura avrà cura di verificare la sua integrità e di mantenerla come tale, e di apporre il numero di protocollo all’esterno dello stesso. Qualora il plico non risultasse integro ovvero aperto, il servizio protocollo dovrà verbalizzare tale circostanza e, nel secondo caso, elencare la documentazione ivi presente e trasmettere copia del verbale all’Ufficio Strutture - Responsabile Misura 4.5.

Copia della sola domanda di contributo deve essere inviata, a mezzo posta ordinaria, all’Ufficio Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio (Brindisi o Lecce o Taranto), e all’Ufficio Unico del PIT n. 8 presso il Comune di Lecce.

Le modalità e i tempi di presentazione sono di carattere perentorio.

Non è ammessa la presentazione di più domande di agevolazioni da parte di un’impresa riconducibili allo stesso comparto produttivo e alla stessa unità produttiva (quest’ultima si intende la struttura finalizzata allo svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica ed organizzativa, gestionale e funzionale), né è ammessa una sola domanda interessante investimenti su più comparti produttivi o su più unità produttive.

L’Amministrazione Regionale non assume responsabilità né per eventuali disfunzioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi comunque riferiti a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.

6. SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

􀂃 Organismi associativi e loro Consorzi ovvero imprese costituite da persone fisiche o giuridiche cui incombe l'onere finanziario degli investimenti.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

7.1 REQUISITI PER L'ACCESSO AGLI AIUTI

􀂾 Lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli elencati nell'Allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca.

􀂾 Dimostrazione della redditività dell'impresa, che è evidenziata quando la stessa, utilizzando l’ultimo bilancio approvato e depositato al Registro delle Imprese, presenta un valore di ROI (Return On Investment) pari almeno a quelli di seguito indicati per ciascuno dei comparti produttivi interessati:

Oleario: 2,36;

Vinicolo: 2,40;

Ortofrutticolo: 1,76.

Nel caso del Comparto Oleario, a causa delle alternanze produttive, l'indice di redditività può essere determinato adottando la media dei valori dei ROI calcolati utilizzando i bilanci al massimo degli ultimi quattro anni approvati e depositati, oppure degli anni inferiori a quattro in dipendenza della pari vita dell’impresa.

Per le imprese appena costituite e prive di bilancio approvato e depositato al Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda di contributo, il livello di redditività deve essere appresentato, nella fase “exante”, a mezzo di bilanci prospettici, mentre dovrà essere effettivamente conseguito all’entrata “a regime” delle attività mediando i valori caratteristici del ROI del terzo, quarto e quinto bilancio successivi all’anno degli accertamenti finali di regolare esecuzione.

In caso di riscontro di difformità negativa del valore del ROI “ex-post” rispetto ai valori minimi riportati nella misura per il comparto produttivo interessato, qualora non adeguatamente giustificata si procederà alla revoca del contributo concesso, con il conseguente recupero delle somme incassate dall'impresa beneficiaria, aumentate degli interessi nel frattempo maturati e calcolati al tasso ufficiale di sconto.

Per le Cooperative agricole, la redditività è dimostrata, utilizzando i bilanci con le modalità prima riportate, mediante un rapporto minimo Fatturato/Capitale investito pari a 1. Non potranno essere finanziate le cooperative agricole che presentano il risultato del rapporto predetto inferiore a 1 e quelle che trovansi in sofferenza finanziaria.

􀂾 Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità e di benessere degli animali, conformemente alle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie in materia. I requisiti minimi in materia di ambiente igiene e benessere degli animali risultano soddisfatti quando sono rispettati i vincoli e le limitazioni di carattere generale, nonché quelli inerenti gli specifici comparti produttivi, indicati nelle norme di cui all’apposito “Allegato A” della scheda di Misura 4.3 e nel Vademecum ambientale predisposto dall’amministrazione regionale, disponibile sui siti internet pma.regione. puglia.it e www.regione.puglia.it/ambiente nella sezione Autorità Ambientale (Attività).

In base a quanto stabilito dall’art. 41 della L.R. 13/2000 (attuazione del P.O.R. Puglia), tutti gli interventi e le opere ricadenti negli ambiti territoriali individuati come SIC e ZPS sono assoggettati alla Valutazione di Incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97.

Al fine di verificare se la superficie oggetto di intervento ricada nelle zone SIC o ZPS (Siti Natura 2000) è possibile consultare le specifiche cartografie disponibili sul sito dell’Ufficio Parchi e Riserve Naturali dell’Assessorato all’Ecologia: www.regione.puglia.it./ambiente nella Sezione Ufficio Parchi.

Inoltre, su tutto il territorio regionale sono soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale obbligatoria le tipologie di intervento elencate nell’allegato A) della legge regionale n. 11 del 12/04/2001 ed a verifica di assogettabilità alla VIA, le tipologie di intervento elencate nell’allegato B) della stessa legge.

Si richiama, pertanto, l’attenzione sulla necessità di avviare le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), ove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 12/04/2001 e/o di Valutazione di Incidenza nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357 dell’08/09/1997 e del D.P.R. n. 120 del 12/03/2003 (recante modificazioni al precedente).

Gli interventi da realizzare in Aree Naturale Protette (Parchi Nazionali, Aree Naturali Protette Regionali istituite, Riserve Marine, ecc.) – indicate negli allegati C e D riportati nel Vademecum - sono soggetti alle norme previste dalle leggi nazionali e regionali, L. n. 394 del 06/12/1991 e L. R. n. 19 del 24/07/1997, ed alle norme generali di tutela e ai regimi autorizzativi dei rispettivi atti istitutivi.

􀂾 Dimostrazione dei vantaggi economici per i produttori agricoli dei prodotti di base interessati, attraverso la garanzia di partecipazione adeguata e duratura dei produttori di tali prodotti di base ai vantaggi economici derivanti dagli interventi finanziati. Il coinvolgimento dei produttori agricoli è dimostrato mediante vincoli contrattuali diretti per l'acquisizione dei prodotti agricoli di base da lavorare/trasformare, i quali possono consistere in obblighi di conferimento statutario in caso di Cooperative agricole (con specifica menzione nei relativi statuti sociali), oppure, per i soggetti beneficiari diversi da queste ultime, in contratti di fornitura redatti sotto forma di scrittura privata con firme autenticate a norma dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e di durata minima triennale a partire dall'entrata in funzione dell'impianto in caso di nuova realizzazione, e a partire dalla data degli accertamenti finali di regolare esecuzione in caso di ammodernamento di impianti (schema di cui all’Allegato B).

I contratti possono essere stipulati anche con validità di un anno, purché rinnovabili di anno in anno per almeno altri due anni. Qualora la fornitura fosse effettuata da parte di un Organismo associativo, è necessario che siano individuati gli effettivi produttori del prodotto agricolo di base in apposito elenco, nel quale dovranno essere specificati l’agro, la tipologia dei prodotti e loro quantità.

Nel caso del comparto “Oleario” e di quello “Vinicolo”, i contratti di fornitura di olio e di vino ai fini dell’affinazione, dell’imbottigliamento e confezionamento devono essere accompagnati dai nominativi dei corrispettivi produttori di prodotto di base (olive e uva).

I contratti di fornitura obbligano i titolari delle imprese di lavorazione/trasformazione a ritirare il prodotto agricolo di base alle migliori condizioni di mercato.

In tutti i casi, la fornitura annuale complessiva deve comunque corrispondere all’intero fabbisogno di prodotto di base previsto in progetto, e quindi alla relativa capacità dell’impianto.

Nel caso in cui i beneficiari degli aiuti siano anche produttori agricoli e contestuali fornitori di prodotto di base, almeno il 50% di tale prodotto utilizzato nell’impianto di lavorazione e trasformazione, rispetto alla totalità del prodotto lavorato/trasformato, deve essere di provenienza extraziendale e acquistato con regolari contratti di fornitura dai relativi produttori, adottando le modalità già specificate.

(.....)

 

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